[1]- Trasporto effettuato dallo Stato e trasporto di effetti postali

[2]1. La presente Convenzione si applica al trasporto effettuato dallo Stato o da altre persone giuridiche di diritto pubblico sempreche' ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1. 2. Nel trasporto di effetti postali il vettore e' responsabile unicamente nei confronti dell'amministrazione postale competente conformemente alle norme applicabili nei rapporti tra i vettori e le amministrazioni postali. 3. Salvo quanto disposto al paragrafo 2. le disposizioni della presente Convenzione non si applicano al trasporto di effetti postali.

Testo vigente dal 26 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;12~art2 · fonte su Normattiva