[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE
[2]CONVENZIONE PER L'UNIFICAZIONE DI ALCUNE NORME RELATIVE AL TRASPORTO AEREO INTERNAZIONALE
[3]GLI STATI PARTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE
[4]RICONOSCENDO il significativo contributo che la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, nel seguito denominata "Convenzione di Varsavia", e gli altri strumenti collegati hanno dato all'armonizzazione del diritto privato internazionale in materia di navigazione area. RICONOSCENDO la necessita' di adeguare e rifondere la Convenzione di Varsavia e gli strumenti collegati in un unico testo. RICONOSCENDO l'importanza di tutelare gli interessi degli utenti del trasporto aereo internazionale e la necessita' di garantire un equo risarcimento secondo il principio di riparazione. RIAFFERMANDO l'auspicabilita' di un ordinato sviluppo delle operazioni di trasporto aereo internazionale e del regolare traffico di passeggeri, bagagli e merci in conformita' con i principi e gli obiettivi della Convenzione sull'aviazione civile internazionale conclusa a Chicago il 7 dicembre 1944. CONVINTI che l'azione collettiva degli Stati intesa all'ulteriore armonizzazione e codificazione di alcune norme che regolano il trasporto aereo internazionale per mezzo di una nuova Convenzione rappresenti il mezzo piu' idoneo a realizzare il giusto equilibrio degli interessi. HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
[5]Articolo 1 - Campo di applicazione
[6]1. La presente Convenzione si applica ad ogni trasporto internazionale di persone, bagagli o merci, effettuato con aeromobile a titolo oneroso. Essa si applica altresi' ai trasporti con aeromobile effettuati a titolo gratuito da un'impresa di trasporto aereo. 2. Ai fini della presente Convenzione l'espressione trasporto internazionale indica ogni trasporto in cui, a seguito di accordo tra le parti, il luogo di partenza e il luogo di arrivo, che vi sia o no interruzione di trasporto o trasbordo, sono situati o sul territorio di due Stati Parti o sul territorio di un medesimo Stato Parte qualora sia previsto uno scalo sul territorio di un altro Stato, anche se tale Stato non e' uno Stato Parte. Ai fini della presente Convenzione non si considera trasporto internazionale il trasporto tra due punti del territorio di un medesimo Stato Parte senza scalo concordato sul territorio di un altro Stato. 3. Ai fini della presente Convenzione il trasporto effettuato da piu' vettori successivi si presume costituire un unico trasporto qualora le parti lo abbiano considerato come un'unica operazione, indipendentemente dal fatto che sia stato stipulato per mezzo di un unico contratto o per mezzo di piu' contratti e il suo carattere internazionale non viene meno per il solo fatto che un contratto o piu' contratti debbano essere eseguiti integralmente sul territorio di un medesimo Stato. 4. La presente Convenzione si applica anche al trasporto di cui al Capitolo V, fatte salve le disposizioni ivi previste.
Testo vigente dal 26 gennaio 2004
