[1]- Dipendenti e incaricati

[2]Nel trasporto effettuato dal vettore di fatto, ogni dipendente o incaricato dello stesso vettore o del vettore contrattuale, che provi d'aver agito nell'esercizio delle proprie funzioni, puo' valersi dei limiti di responsabilita' applicabili, ai sensi della presente Convenzione, al vettore di cui e' dipendenze o incaricato, sempreche' non dimostri di aver agito in maniera che escluda l'applicabilita' dei limiti di responsabilita' concessi in conformita' della presente Convenzione.

Testo vigente dal 26 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;12~art43 · fonte su Normattiva