[1]- Dipendenti e incaricati
[2]Nel trasporto effettuato dal vettore di fatto, ogni dipendente o incaricato dello stesso vettore o del vettore contrattuale, che provi d'aver agito nell'esercizio delle proprie funzioni, puo' valersi dei limiti di responsabilita' applicabili, ai sensi della presente Convenzione, al vettore di cui e' dipendenze o incaricato, sempreche' non dimostri di aver agito in maniera che escluda l'applicabilita' dei limiti di responsabilita' concessi in conformita' della presente Convenzione.
Testo vigente dal 26 gennaio 2004
