[1]- Anticipi di pagamento
[2]In caso di incidente aereo che provochi la morte o la lesione del passeggero, il vettore, se vi e' tenuto dalla propria legislazione nazionale, provvede senza indugio agli anticipi di pagamento a favore della persona o delle persone fisiche aventi diritto al risarcimento per far fronte alle loro immediate necessita' economiche. Un anticipo di pagamento non costituisce riconoscimento di responsabilita' e puo' essere detratto da qualsiasi ulteriore importo successivamente pagato dal vettore a titolo di risarcimento.
Testo vigente dal 26 gennaio 2004
