[1]- Fondamento della richiesta risarcitoria

[2]Nel trasporto di passeggeri, bagaglio e merci, ogni azione di risarcimento per danni promossa a qualsiasi titolo in base alla presente Convenzione o in base a un contratto o ad atto illecito o per qualsiasi altra causa, puo' essere esercitata unicamente alle condizioni e nei limiti di responsabilita' previsti dalla presente Convenzione, fatta salva la determinazione delle persone legittimate ad agire e dei loro rispettivi diritti. Tale azione non da' luogo ad alcuna riparazione a titolo punitivo, esemplare o comunque non risarcitorio.

Testo vigente dal 26 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;12~art29 · fonte su Normattiva