[1]- Arbitrato

[2]1. Salvo quanto disposto dal presente articolo, le parti di un contratto di trasporto di merci possono stipulare che ogni controversia in tema di responsabilita' del vettore ai sensi della presente Convenzione venga risolta tramite arbitrato. Tale accordo deve avere forma scritta. 2. La procedura arbitrale avra' luogo, a scelta dell'attore, nell'ambito di una delle giurisdizioni individuate all'articolo 33. 3. L'arbitro o il tribunale arbitrale deve applicare le disposizioni della presente Convenzione. 4. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 si presumono far parte di ogni clausola o accordo arbitrale; ogni condizione stabilita in tale clausola o accordo che sia in contrasto con tali disposizioni e' nulla e priva di effetto.

Testo vigente dal 26 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;12~art34 · fonte su Normattiva