[1]delle controversie fra gli investitori e le Parti Contraenti

[2]1. Ogni controversia sugli investimenti che sorga tra una delle Parti Contraenti e gli investitori dell'altra Parte Contraente, incluse quelle riguardanti le controversie relative all'ammontare di un indennizzo, dovranno essere risolte in forma amichevole. 2. Nel caso in cui l'Investitore ed una entita' di una delle Parti abbiano stipulato un accordo d'investimento, si applichera' la procedura prevista dal presente accordo. 3. Nell'eventualita' in cui detta controversia non possa essere risolta in una forma amichevole entro sei mesi dalla data della richiesta scritta per ottenerne la soluzione, l'investitore in questione potra' sottoporre, a sua scelta, la disputa per la soluzione al:

  • a)Tribunale della Parte Contraente avente giurisdizione territoriale;
  • b)Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformita' con il Regolamento in materia di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). La Parte Contraente ospitante s'impegna in tal modo ad accettare di essere sottoposta a tale arbitrato;
  • c)Centro Internazionale per la Soluzione delle Controversie in materia d'Investimenti ai fini dell'attuazione delle procedure d'arbitrato previste dalla Convenzione di Washington sulla soluzione delle controversie in materia d'investimenti fra Stati e fra i cittadini di altri Stati del 18 marzo 1965, se o non appena le due Parti contraenti vi avranno aderito. 4. Ai sensi del par. 3 lett. b) di questo Articolo, l'arbitrato verra' istituito secondo le seguenti procedure: il Tribunale Arbitrale sara' composto da tre arbitri; se essi non sono cittadini di entrambi le Parti Contraenti, essi dovranno essere cittadini di Stati che intrattengono relazioni con entrambe le parti Contraenti, nominati dal Presidente dell'istituto di Arbitrato della Camera di Stoccolma/Parigi, nella sua veste di' Autorita' di Nomina. L'arbitrato avra' luogo a Stoccolma/Parigi, a meno che le due Parti dell'arbitrato abbiano concordato altrimenti. All'emanazione della decisione, il Tribunale Arbitrale applichera' la normativa contenuta in questo Accordo, cosi' come i principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti. La decisione arbitrale emessa nel territorio delle Parti Contraenti verra' eseguita in conformita' alle rispettive legislazioni nazionali e alle principali Convenzioni internazionali sottoscritte dalle Parti. 5. Entrambe le Parti Contraenti si asterranno dal negoziare attraverso i canali diplomatici qualsiasi questione relativa ad un arbitrato o ad una procedura giudiziale in corso, fino a che tali procedimenti non siano stati conclusi ed una delle Parti Contraenti,non abbia ottemperato alla sentenza del Tribunale Arbitrale o del Tribunale competente, nel periodo previsto da tale sentenza o entro il periodo che possa essere determinato in base alle disposizioni della legislazione internazionale o nazionale applicabili al caso.

Testo vigente dal 30 gennaio 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-01-07;5~accordo-art9 · fonte su Normattiva