[1]- Trasporto combinato

[2]1. Nel caso di trasporti combinati, effettuati in parte per via area ed in parte con altre modalita' di trasporto, le disposizioni della presente Convenzione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, paragrafo 4, si applicano solo al trasporto aereo sempreche' esso rientri nella previsione dell'articolo 1. 2. Nel caso di trasporto combinato, nulla nella presente Convenzione vieta alle parti di inserire nel titolo di trasporto aereo condizioni relative alle altre modalita' di trasporto, purche' per quanto attiene al trasporto aereo vengano rispettate le disposizioni della presente Convenzione.

Testo vigente dal 26 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;12~art38 · fonte su Normattiva