[1]- Risarcimento complessivo

[2]Nel trasporto effettuato dal vettore di fatto, l'ammontare totale del risarcimento pagato dallo stesso vettore, dal vettore contrattuale e dai loro dipendenti e incaricati che abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni, non puo' superare il massimale che, secondo la presente Convenzione, puo' essere imputato al vettore contrattuale ovvero al vettore di fatto, e comunque nessuno di tali soggetti puo' essere tenuto responsabile oltre il limite previsto per ognuno di essi.

Testo vigente dal 26 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;12~art44 · fonte su Normattiva