Le due Parti rafforzano la cooperazione e si scambiano assistenza reciproca per quanto attiene alla ricerca ed all'arresto dei latitanti e delle persone accusate o perseguite ai fini dell'esecuzione, nei loro confronti, di condanne emanate dai tribunali per i reati sopra citati o altri tipi di reati, conformemente alle procedure interne di ciascuna Parte.

Testo vigente dal 16 febbraio 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-01-25;12~memorandum-art2 · fonte su Normattiva