[1]TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL COSTA RICA
[2]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, qui di seguito denominati «Parti Contraenti», Desiderando migliorare e rafforzare la cooperazione tra i due Stati con l'intento di reprimere la criminalita' sulla base del reciproco rispetto della sovranita', dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio, Considerando che, a tal fine, e' necessaria la conclusione di un accordo bilaterale di assistenza giudiziaria in materia penale, Hanno stabilito quanto segue:
[3]Articolo 1
[4]Oggetto
[5]1. Le Parti Contraenti, in conformita' alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la piu' ampia assistenza giudiziaria in materia penale. 2. Tale assistenza comprende:
- a)la ricerca e l'identificazione di persone;
- b)la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali;
- c)la citazione di testimoni, parti offese, persone sottoposte a procedimento penale e periti per la comparizione dinanzi all'autorita' competente dello Stato Richiedente;
- d)l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova;
- e)l'espletamento e la trasmissione di perizie;
- f)l'assunzione di testimonianze o di altre dichiarazioni;
- g)l'assunzione di interrogatori;
- h)l'esecuzione di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o di cose;
- i)l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti di beni e sequestri;
- j)la confisca dei proventi di reato e delle cose pertinenti al medesimo;
- k)la comunicazione dell'esito dei procedimenti penali e la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari;
- l)lo scambio di informazioni in materia di diritto;
- m)qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le leggi dello Stato Richiesto. 3. Il presente Trattato non si applica:
- a)all'esecuzione di ordini di arresto o di altre misure restrittive della liberta' personale;
- b)all'estradizione di persone;
- c)all'esecuzione di sentenze penali pronunciate nello Stato Richiedente;
- d)al trasferimento della persona condannata ai fini dell'esecuzione della pena. 4. Il presente Trattato si applica esclusivamente alla reciproca assistenza giudiziaria tra le Parti Contraenti.
Testo vigente dal 19 dicembre 2019
