Ciascuna delle due Parti puo' respingere in tutto o in parte qualsiasi richiesta presentata dall'altra Parte, qualora creda che la richiesta sia in conflitto con la sovranita', la sicurezza nazionale o l'interesse pubblico dello Stato o se la richiesta contrasta con un ordine o una sentenza giudiziaria.
Testo vigente dal 16 febbraio 2017
