[1]Rifiuto dell'assistenza
[2]1. L'autorita' competente della Parte a cui e' rivolta la richiesta puo' rifiutare, in tutto o in parte, di eseguire qualsiasi richiesta trasmessa in conformita' al presente Accordo se l'esecuzione di tale richiesta puo' minacciare i diritti umani, le liberta' fondamentali, la sovranita', la sicurezza, l'ordine pubblico o qualsiasi altro interesse nazionale degli Stati delle Parti, o puo' essere in contrasto con la legislazione nazionale o gli obblighi internazionali del suo Stato. 2. L'esecuzione della richiesta puo' essere rifiutata se per l'atto, in relazione al quale e' stata inviata la richiesta, non e' prevista responsabilita' penale ai sensi della legislazione dello Stato della Parte a cui e' rivolta la richiesta. 3. Nel caso di una decisione di rifiuto della richiesta, l'autorita' competente della Parte richiedente deve essere informata immediatamente, indicando il motivo di tale rifiuto. 4. Se la richiesta non puo' essere soddisfatta in tutto o in parte, le autorita' competenti delle Parti possono concordare altre misure che soddisfino gli interessi di entrambe le Parti.
Testo vigente dal 20 dicembre 2023
