al Consiglio 1. Il quorum richiesto per ogni seduta del Consiglio e' costituito dalla presenza della maggioranza dei membri di ciascuna categoria di cui all'articolo 4, con riserva che i membri cosi' presenti detengano almeno i due terzi del totale dei voti nella loro categoria. 2. Se il quorum definito al paragrafo 1 del presente articolo non e' raggiunto ne' durante il giorno stabilito per la seduta, ne' l'indomani, il quorum sara' costituito, nei giorni successivi della sessione, dalla presenza della maggioranza dei membri di ciascuna categoria di cui all'articolo 4, con riserva che i membri cosi' presenti detengano la maggioranza del totale dei voti nella loro categoria. 3. Ogni membro rappresentato secondo il paragrafo 2 dell'articolo 11 e' considerato presente.

Testo vigente dal 29 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-04-16;120~art13 · fonte su Normattiva