Art. 8 (Protocollo 5)
1. Salvo contraria disposizione del presente statuto, le decisioni del consiglio dei governatori sono prese a maggioranza dei membri che lo compongono. Tale maggioranza dovra' rappresentare almeno il 50% del capitale sottoscritto. La maggioranza qualificata richiede diciotto voti e il 68% del capitale sottoscritto. 2. Le astensioni di membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle deliberazioni che richiedono l'unanimita'.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
