di voto al Consiglio 1. Ciascun membro dispone, per il voto, del numero di voti che detiene al Consiglio e non ha facolta' di dividere i suoi voti. Tuttavia un membro non e' tenuto a esprimere nello stesso modo dei suoi voti quelli che e' autorizzato ad utilizzare ai sensi del par. 2 del presente articolo. 2. Mediante notifica scritta indirizzata al Presidente del Consiglio, ogni membro produttore puo' autorizzare, sotto la propria responsabilita', ogni altro membro produttore, ed ogni membro consumatore puo' autorizzare sotto la propria responsabilita', ogni altro membro consumatore a rappresentare i suoi interessi ed ad utilizzare i suoi voti in ogni seduta del Consiglio. 3. Un membro che si astiene, e' considerato come non avente utilizzato i suoi voti.

Testo vigente dal 29 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-04-16;120~art11 · fonte su Normattiva