[1]Altri accordi

[2]1. Nessuna disposizione del presente titolo va interpretata come limitativa dei diritti e degli obblighi delle parti e dei loro investitori derivanti da accordi internazionali, vigenti o futuri, in materia di investimenti di cui siano parti uno Stato membro dell'Unione europea e un paese andino firmatario. 2. Nonostante il paragrafo 1, eventuali meccanismi di risoluzione delle controversie stabiliti in accordi internazionali, vigenti o futuri, in materia di investimenti di cui sia parte l'Unione europea, uno Stato membro dell'Unione europea o un paese andino firmatario non sono applicabili a presunte violazioni del presente capo.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art115 · fonte su Normattiva