[1]Ruolo delle parti dell'accordo
[2]1. Nessuna delle parti offre protezione diplomatica ne' avvia un ricorso internazionale in relazione ad una controversia che uno dei suoi investitori e l'altra parte abbiano sottoposto o deciso di sottoporre a risoluzione delle controversie a norma della presente sezione, tranne qualora l'altra parte non si sia conformata agli obblighi derivanti dalla sentenza pronunciata nell'ambito di tale controversia. Ai fini del presente paragrafo la protezione diplomatica non comprende gli scambi diplomatici informali finalizzati unicamente ad agevolare una risoluzione della controversia. 2. Si precisa che il paragrafo 1 lascia impregiudicato l'articolo 3.17 (parte dell'accordo non coinvolta nella controversia) e non esclude la possibilita' che una parte ricorra alle procedure di risoluzione delle controversie a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra le parti) in relazione ad una misura di applicazione generale, anche qualora si ritenga che tale misura abbia violato l'accordo per quanto concerne un investimento specifico per il quale e' stata presentata una domanda a norma dell'articolo 3.6 (Presentazione delle domande al tribunale).
Testo vigente dal 12 ottobre 2023
