[1]Trasparenza e divulgazione di informazioni riservate
[2]1. Ciascuna delle parti:
- a)risponde sollecitamente a ogni richiesta di informazioni specifiche di un'altra parte concernente le sue misure di applicazione generale o gli accordi internazionali che riguardano il presente titolo o incidono sul medesimo; e
- b)istituisce uno o piu' punti di informazione chiamati a fornire informazioni specifiche su tutte le materie di cui alla lettera a) agli investitori e ai prestatori di servizi di un'altra parte che ne facciano richiesta. Tali punti di informazione sono elencati nell'allegato X (Punti di informazione in materia di scambi di servizi, stabilimento e commercio elettronico). Tali punti di informazione non sono necessariamente i depositari delle disposizioni legislative e regolamentari. 2. Nessuna disposizione del presente titolo impone a una parte di fornire informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, siano esse pubbliche o private.
Testo vigente dal 10 agosto 2015
