[1]Protezione della riservatezza e limiti di utilizzo

[2]1. Le Parti Contraenti convengono di mantenere riservati i documenti e ogni informazione usati nella procedura di trasferimento, cosi' come ogni altra informazione rilevante per la procedura ed acquisita dopo il trasferimento della persona condannata. 2. Ciascuna Parte Contraente si impegna a rispettare e mantenere la confidenzialita' o la segretezza dei documenti o delle informazioni ricevute o fornite all'altra Parte quando ci sia una esplicita richiesta in tal senso dall'altra Parte. 3. Ciascuna Parte Contraente assicura che le informazioni ottenute siano protette rispetto ad una loro eventuale perdita, accesso o uso, modifica o divulgazione illeciti o uso improprio.

Testo vigente dal 19 novembre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-11-17;170~trattato-art20 · fonte su Normattiva