[1]Elenchi telefonici
[2]Ciascuna delle parti provvede affinche':
- a)gli elenchi di tutti gli abbonati di telefonia fissa siano a disposizione degli utenti in una forma - cartacea, elettronica o entrambe - approvata dall'autorita' di regolamentazione nazionale, e siano aggiornati regolarmente, almeno una volta all'anno; e
- b)le organizzazioni che prestano i servizi di cui alla lettera a) applichino il principio della non discriminazione nel trattamento delle informazioni ad essi comunicate da altre organizzazioni.
Testo vigente dal 10 agosto 2015
