[1]Elenchi telefonici

[2]Ciascuna delle parti provvede affinche':

  • a)gli elenchi di tutti gli abbonati di telefonia fissa siano a disposizione degli utenti in una forma - cartacea, elettronica o entrambe - approvata dall'autorita' di regolamentazione nazionale, e siano aggiornati regolarmente, almeno una volta all'anno; e
  • b)le organizzazioni che prestano i servizi di cui alla lettera a) applichino il principio della non discriminazione nel trattamento delle informazioni ad essi comunicate da altre organizzazioni.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art148 · fonte su Normattiva