[1]Riservatezza delle informazioni

[2]Ciascuna delle parti garantisce la riservatezza delle telecomunicazioni effettuate per mezzo di una rete pubblica di telecomunicazioni e di servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico nonche' dei relativi dati sul traffico, senza restrizioni degli scambi di servizi.

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art149 · fonte su Normattiva