[1]Riservatezza delle informazioni
[2]Ciascuna delle parti garantisce la riservatezza delle telecomunicazioni effettuate per mezzo di una rete pubblica di telecomunicazioni e di servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico nonche' dei relativi dati sul traffico, senza restrizioni degli scambi di servizi.
Testo vigente dal 10 agosto 2015
