[1]Controversie tra fornitori

[2]1. Qualora tra fornitori di reti o di servizi di telecomunicazione insorga una controversia in relazione ai diritti e agli obblighi di cui alla presente sezione, l'autorita' di regolamentazione della parte interessata, su richiesta di una delle parti della controversia, adotta una decisione vincolante per risolvere la controversia nel piu' breve tempo possibile. 2. Qualora la controversia riguardi la prestazione transfrontaliera di servizi, le autorita' di regolamentazione delle parti interessate coordinano i loro sforzi per risolvere la controversia.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art150 · fonte su Normattiva