[1]Pubblicazione degli avvisi

[2]Avviso di gara 1. Per ciascun appalto disciplinato, ad eccezione dei casi descritti all'articolo 185, un soggetto appaltante pubblica un avviso di gara sul mezzo appropriato di cui all'appendice 3 dell'allegato XII (Appalti pubblici). Ciascun avviso reca le informazioni di cui all'appendice 4 dell'allegato XII (Appalti pubblici). Gli avvisi devono poter essere consultati gratuitamente per via elettronica tramite un unico punto di accesso. Avviso di appalti programmati 2. Ciascuna delle parti incoraggia i propri soggetti appaltanti a pubblicare quanto prima, nel corso di ogni esercizio finanziario, un avviso sugli appalti programmati in futuro, che indichi l'oggetto degli appalti e la data prevista per la pubblicazione dei relativi avvisi di gara. 3. Un soggetto appaltante elencato nella sottosezione 3 dell'appendice 1 dell'allegato XII (Appalti pubblici) puo' pubblicare un avviso di appalti programmati in sostituzione di un avviso di gara purche' vi indichi il maggior numero di informazioni disponibili tra quelle di cui all'appendice 4 dell'allegato XII (Appalti pubblici) e precisi che i fornitori interessati devono manifestare al soggetto appaltante il loro interesse per l'appalto.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art177 · fonte su Normattiva