[1]Pubblicazione delle informazioni sugli appalti
[2]1. Ciascuna delle parti:
- a)pubblica tempestivamente, su un mezzo elettronico o cartaceo ufficialmente designato che abbia ampia diffusione e sia facilmente accessibile al pubblico, tutte le misure di applicazione generale relative agli appalti disciplinati e le loro eventuali modifiche;
- b)ne fornisce, su richiesta, spiegazione a un'altra parte;
- c)indica nell'appendice 2 dell'allegato XII (Appalti pubblici) i mezzi elettronici o cartacei tramite i quali pubblica le informazioni di cui alla lettera a); e
- d)indica nell'appendice 3 dell'allegato XII (Appalti pubblici) i mezzi elettronici tramite i quali pubblica gli avvisi di cui al presente articolo, all'articolo 177, all'articolo 180, paragrafo 1, e all'articolo 188, paragrafo 2. 2. Ciascuna delle parti notifica tempestivamente alle altre parti qualsiasi modifica delle informazioni fornite nell'appendice 2 o 3 dell'allegato XII (Appalti pubblici).
Testo vigente dal 10 agosto 2015
