[1]Specifiche tecniche
[2]1. I soggetti appaltanti si astengono dall'elaborare, dall'adottare o dall'applicare specifiche tecniche o dal prescrivere procedure di valutazione della conformita' allo scopo o con l'effetto di frapporre inutili ostacoli al commercio internazionale. 2. Nello stabilire le specifiche tecniche relative ai beni o servizi oggetto dell'appalto, un soggetto appaltante, ove necessario:
- a)stabilisce le specifiche tecniche in termini di prestazioni e requisiti funzionali anziche' in termini di caratteristiche di progettazione o descrittive; e
- b)determina le specifiche tecniche sulla base di norme internazionali, laddove esistenti, o altrimenti di regolamenti tecnici nazionali, di norme nazionali riconosciute o di codici delle costruzioni. 3. Quando le specifiche tecniche si basano su caratteristiche di progettazione o descrittive, i soggetti appaltanti dovrebbero precisare, se del caso, inserendo nella documentazione di gara una dicitura del tipo "o equivalente", che verranno prese in considerazione le offerte di beni o servizi equivalenti che dimostrino di rispettare i requisiti dell'appalto. 4. I soggetti appaltanti si astengono dal prescrivere specifiche tecniche che impongano o richiamino un marchio, una denominazione commerciale, un brevetto, un diritto d'autore, un disegno o un tipo determinati, un'origine specifica, un produttore o un fornitore particolare, a meno che non esista altro modo sufficientemente preciso o comprensibile per descrivere i requisiti dell'appalto e purche' i soggetti appaltanti, in questo caso, inseriscano nella documentazione di gara una dicitura del tipo "o equivalente". 5. I soggetti appaltanti non sollecitano ne' accettano da un soggetto che possa avere un interesse commerciale a partecipare all'appalto consulenze utilizzabili nell'elaborazione o nell'adozione di una determinata specifica tecnica per un dato appalto qualora la forma della consulenza abbia l'effetto di impedire la concorrenza. 6. Ciascuna delle parti, compresi i suoi soggetti appaltanti, puo', conformemente al presente articolo, elaborare, adottare o applicare specifiche tecniche intese a promuovere la conservazione delle risorse naturali o a proteggere l'ambiente.
Testo vigente dal 10 agosto 2015
