[1]Eccezioni ai diritti conferiti da un marchio
[2]1. Purche' si tenga conto dei legittimi interessi dei titolari dei marchi nonche' di quelli di terzi, ciascuna delle parti prevede, come limitata eccezione65 ai diritti conferiti da un marchio, l'uso leale nel corso di operazioni commerciali del nome e dell'indirizzo o di termini descrittivi riguardanti il tipo, la qualita', la quantita', lo scopo previsto, il valore, l'origine geografica, il momento di produzione dei beni o di prestazione dei servizi o altre caratteristiche dei beni o dei servizi. 2. Ciascuna delle parti prevede inoltre limitate eccezioni che consentono a una persona di utilizzare un marchio se necessario per indicare lo scopo cui e' destinato un prodotto o un servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio, purche' questo uso sia conforme alle leali pratiche industriali o commerciali.
[3]-------- 65 Per limitata eccezione si intende quella che consente a terzi di utilizzare sul mercato un termine descrittivo senza necessita' di ottenere il consenso del titolare dei diritti purche' tale uso sia fatto in buona fede e non costituisca un uso come marchio.
Testo vigente dal 10 agosto 2015
