[1]Ambito di applicazione della presente sezione

[2]Per quanto riguarda il riconoscimento e la protezione delle indicazioni geografiche originarie del territorio di una parte si applica quanto segue:

  • a)ai fini del presente titolo, per indicazioni geografiche si intendono le indicazioni - costituite dal nome di un paese, una regione o una localita' determinati o da un nome che, pur non essendo quello di un paese, una regione o una localita' determinati, si riferisce a un'area geografica specifica - che identificano un prodotto come ivi originario, quando una determinata qualita', la notorieta' o altre caratteristiche del prodotto siano esclusivamente o essenzialmente attribuibili all'ambiente geografico in cui e' stato prodotto, compresi i fattori intrinseci naturali e umani;
  • b)alle indicazioni geografiche di una parte che devono essere protette da un'altra parte si applicano le disposizioni del presente titolo solo se queste indicazioni sono riconosciute e dichiarate come tali nel paese d'origine;
  • c)ciascuna delle parti protegge le indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e i prodotti alimentari, i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati elencati nell'appendice 1 dell'allegato XIII (Elenchi delle indicazioni geografiche) conformemente alle procedure di cui all'articolo 208 a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo;
  • d)le indicazioni geografiche per i prodotti diversi dai prodotti agricoli e alimentari, dai vini, dalle bevande spiritose o dai vini aromatizzati elencati nell'appendice 1 dell'allegato XIII (Elenchi delle indicazioni geografiche) possono essere protette conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in ciascuna delle parti. Le parti riconoscono che le indicazioni geografiche elencate nell'appendice 2 dell'allegato XIII (Elenchi delle indicazioni geografiche) sono protette come indicazioni geografiche nel paese d'origine;
  • e)l'uso66 di indicazioni geografiche relative a prodotti originari del territorio di una parte e' riservato esclusivamente ai produttori, fabbricanti o artigiani i cui stabilimenti di produzione o fabbricazione siano situati nella localita' o regione della parte identificata o evocata da tali indicazioni;
  • f)se una parte adotta o mantiene in vigore un sistema di autorizzazione dell'uso delle indicazioni geografiche, tale sistema si applica unicamente alle indicazioni geografiche originarie del suo territorio;
  • g)gli organismi pubblici o privati che rappresentano i beneficiari delle indicazioni geografiche o gli organismi designati a tale scopo dispongono di meccanismi che consentono un controllo efficace dell'uso delle indicazioni geografiche protette; e
  • h)le indicazioni geografiche protette conformemente a quanto disposto nel presente titolo non sono considerate come denominazioni comuni o generiche del prodotto da esse identificato fino a quando ne viene mantenuta la protezione nel paese d'origine.

[3]-------- 66 Ai fini della presente lettera, per "uso" si intende la produzione e/o la trasformazione e/o la preparazione del prodotto identificato dall'indicazione geografica.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art207 · fonte su Normattiva