Art. 13 (Atto di Ginevra)
[1]rispetto ad altri diritti
[2](1) [Diritti preesistenti sui marchi] Le disposizioni del presente atto non pregiudicano un marchio preesistente per il quale e' stata richiesta la registrazione o che e' stato registrato in buona fede, o acquisito attraverso un uso in buona fede, in una parte contraente. Se la legislazione di una parte contraente prevede un'eccezione limitata ai diritti conferiti da un marchio tale per cui tale marchio preesistente, in talune circostanze, puo' non conferire al suo titolare il diritto di impedire che una denominazione di origine o un'indicazione geografica registrata sia protetta o utilizzata in quella parte contraente, la protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica registrata non limita in alcun altro modo i diritti conferiti dal marchio. (2) [Uso del nome personale nell'attivita' commerciale] Nessuna disposizione del presente atto pregiudica il diritto di qualsiasi persona di utilizzare, nel corso di operazioni commerciali, il proprio nome o quello del suo predecessore nell'attivita' commerciale, a meno che tale nome sia utilizzato in modo tale da indurre in errore il pubblico. (3) [Diritti fondati su denominazioni di varieta' vegetali o di razze animali] Nessuna disposizione del presente atto pregiudica il diritto di utilizzare, nel corso di operazioni commerciali, denominazioni di varieta' vegetali o di razze animali, a meno che tali denominazioni di varieta' vegetali o di razze animali siano utilizzate in modo tale da indurre in errore il pubblico. (4) [Salvaguardie in caso di notifica di ritiro del rifiuto o di concessione della protezione] Quando una parte contraente che ha rifiutato gli effetti di una registrazione internazionale a norma dell'articolo 15, in ragione di un utilizzo fondato su un diritto anteriore su un marchio o su un altro diritto contemplato dal presente articolo, notifica il ritiro di tale rifiuto in virtu' dell'articolo 16 o la concessione della protezione in virtu' dell'articolo 18, la conseguente protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica lascia impregiudicato tale diritto o il suo utilizzo, salvo che la protezione non sia stata garantita in seguito all'annullamento, al mancato rinnovo, alla revoca o all'invalidazione del diritto in questione.
Testo vigente dal 5 febbraio 2026
