[1]Diritti morali
[2]1. Indipendentemente dai suoi diritti patrimoniali e anche dopo la cessione di detti diritti, l'autore conserva il diritto di rivendicare quantomeno la paternita' dell'opera e di opporsi a ogni sua deformazione, mutilazione o altra modifica, come pure ad ogni altro atto a danno dell'opera stessa, che possa recare pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. 2. I diritti riconosciuti all'autore in forza del paragrafo 1 sono, dopo la sua morte, mantenuti almeno fino all'estinzione dei diritti patrimoniali e sono esercitati dalle persone o istituzioni a tal fine legittimate dalla legislazione del paese in cui la protezione e' richiesta. 3. Indipendentemente dai suoi diritti patrimoniali e anche dopo la cessione di detti diritti, l'artista interprete o esecutore conserva, per quanto riguarda le esecuzioni dal vivo o le esecuzioni fissate in fonogrammi, il diritto di rivendicare la paternita' della sua esecuzione, salvo che l'omissione sia dettata dal modo d'uso dell'esecuzione stessa, e il diritto di opporsi a ogni deformazione, mutilazione o altra modifica che rechi pregiudizio alla sua reputazione. L'applicazione del presente paragrafo fa salvi gli altri diritti morali riconosciuti dalla legislazione interna. 4. I mezzi di ricorso per la tutela dei diritti di cui al presente articolo sono disciplinati dalla legislazione della parte in cui la protezione e' richiesta. 5. Ciascuna delle parti puo' stabilire un livello di protezione dei diritti morali piu' elevato di quello stabilito a norma del presente articolo.
Testo vigente dal 10 agosto 2015
