[1]Protezione concessa

[2]1. Le parti proteggono nel modo piu' efficace e uniforme possibile i diritti degli autori sulle loro opere letterarie e artistiche. Le parti proteggono inoltre i diritti degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione nei confronti, rispettivamente, delle loro esecuzioni, dei loro fonogrammi e delle loro emissioni. 2. Le parti rispettano i diritti e gli obblighi esistenti in virtu' della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 9 settembre 1886 (di seguito denominata "convenzione di Berna"), della convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, conclusa a Roma il 26 ottobre 1961 (di seguito denominata "convenzione di Roma"), del trattato dell'OMPI sul diritto d'autore (di seguito denominato "WCT") e del trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (di seguito denominato "WPPT"), entrambi adottati il 20 dicembre 1996.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art215 · fonte su Normattiva