[1]Durata dei diritti connessi
[2]Le parti convengono che per il calcolo della durata della protezione dei diritti degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 della convenzione di Roma, a condizione che la durata minima della protezione, quale definita all'articolo 14 della convenzione di Roma, sia di cinquanta anni.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
