[1]Responsabilita' dei prestatori intermediari: semplice trasporto ("mere conduit")
[2]1. Ciascuna delle parti provvede affinche', nella prestazione di un servizio consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore di tale servizio non sia responsabile delle informazioni trasmesse, a condizione che questi:
- a)non dia origine alla trasmissione;
- b)non selezioni il destinatario della trasmissione; e
- c)non selezioni ne' modifichi le informazioni trasmesse. 2. Le attivita' di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al paragrafo 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo all'esecuzione della trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo. 3. La presente sezione lascia impregiudicata la possibilita', secondo gli ordinamenti giuridici di ciascuna delle parti, che un organo giurisdizionale o un'autorita' amministrativa esiga che il prestatore impedisca o ponga fine ad una violazione.
Testo vigente dal 10 agosto 2015
