[1]Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza
[2]1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 251, 252 e 253, una parte non impone ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano ne' un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attivita' illecite. 2. Le parti possono stabilire che i prestatori di servizi siano tenuti ad informare senza indugio le autorita' pubbliche competenti di presunte attivita' o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorita' competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati.
Testo vigente dal 10 agosto 2015
