[1]Ricorso ai servizi di intermediari
[2]Le parti riconoscono che i servizi di intermediari possono essere utilizzati da terzi per attivita' che violano i diritti di proprieta' intellettuale. Per garantire la libera circolazione dei servizi d'informazione e nel contempo il rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale e dei diritti connessi nell'ambiente digitale, ciascuna delle parti adotta le misure di cui alla presente sezione per i prestatori intermediari quando non sono in alcun modo implicati nell'informazione trasmessa.
Testo vigente dal 10 agosto 2015
