[1]Ricorso ai servizi di intermediari

[2]Le parti riconoscono che i servizi di intermediari possono essere utilizzati da terzi per attivita' che violano i diritti di proprieta' intellettuale. Per garantire la libera circolazione dei servizi d'informazione e nel contempo il rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale e dei diritti connessi nell'ambiente digitale, ciascuna delle parti adotta le misure di cui alla presente sezione per i prestatori intermediari quando non sono in alcun modo implicati nell'informazione trasmessa.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art250 · fonte su Normattiva