[1]Diritto di legiferare e livelli di protezione
[2]Ciascuna delle parti, riconoscendo il diritto sovrano di ciascuna di esse di stabilire le proprie politiche interne e priorita' in materia di sviluppo sostenibile nonche' i propri livelli di protezione dell'ambiente e del lavoro, conformemente alle norme riconosciute a livello internazionale e agli accordi di cui agli articoli 269 e 270, e di adottare o modificare di conseguenza le proprie disposizioni legislative e regolamentari e le proprie politiche in materia, si adopera affinche' la propria legislazione e le proprie politiche pertinenti prevedano e promuovano livelli elevati di protezione dell'ambiente e del lavoro.
Testo vigente dal 10 agosto 2015
