[1]Commercio e sviluppo sostenibile

[2]1.Le parti riaffermano il loro impegno nel promuovere lo sviluppo del commercio e degli investimenti internazionali in modo tale da contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di uno sviluppo sostenibile, e per garantire che questo obiettivo sia raggiunto a ogni livello delle loro relazioni economiche. 2.Le parti si riconoscono reciprocamente il diritto di fissare i loro livelli di protezione interna in materia di ambiente e lavoro e di adottare o modificare le pertinenti politiche e disposizioni legislative, coerentemente con gli impegni assunti in relazione alle norme e agli accordi riconosciuti a livello internazionale. 3.Le parti riconoscono inoltre che non e' opportuno incoraggiare gli scambi o gli investimenti abbassando o proponendo di abbassare i livelli di protezione offerti dalla legislazione interna in materia di ambiente o di lavoro. 4.Le parti procedono allo scambio di informazioni e alla condivisione di esperienze sulle iniziative volte a promuovere coerenza e reciproche sinergie tra gli obiettivi commerciali, sociali e ambientali, compresi gli aspetti di cui al titolo VIII, e rafforzano il dialogo e la cooperazione su eventuali questioni legate allo sviluppo sostenibile che potrebbero sorgere nel quadro delle relazioni commerciali.

Testo vigente dal 28 ottobre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;136~art28 · fonte su Normattiva