[1]Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro

[2]1. Le parti riconoscono il commercio internazionale, l'occupazione produttiva e un lavoro dignitoso per tutti come elementi chiave per gestire il processo di globalizzazione e riaffermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in una forma che contribuisca all'occupazione produttiva e a un lavoro dignitoso per tutti. 2. Le parti dialogheranno e coopereranno, nei modi opportuni, sulle questioni del lavoro che attengono al commercio e sono di comune interesse. 3. Ciascuna delle parti si impegna a promuovere e ad applicare in maniera effettiva nei suoi ordinamenti e nella pratica nonche' nel suo intero territorio le norme fondamentali del lavoro riconosciute a livello internazionale, cosi' come definite nelle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (di seguito denominata "OIL"):

  • a)la liberta' di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;
  • b)l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio;
  • c)l'abolizione effettiva del lavoro infantile; e
  • d)l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione. 4. Le parti si scambieranno informazioni relative alla loro situazione e ai progressi compiuti relativamente alla ratifica delle convenzioni prioritarie dell'OIL e delle altre convenzioni classificate dall'OIL come convenzioni "aggiornate". 5. Le parti sottolineano che le norme del lavoro non devono essere utilizzate a scopi di protezionismo commerciale e, inoltre, che il vantaggio comparativo di una qualsiasi delle parti non deve in alcun modo essere messo in discussione.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art269 · fonte su Normattiva