[1]Mantenimento dei livelli di protezione
[2]1. Nessuna delle parti incoraggia gli scambi o gli investimenti abbassando i livelli di protezione offerti dalla propria legislazione in materia di ambiente e di lavoro. Di conseguenza, nessuna delle parti rinuncia o altrimenti deroga alla propria legislazione in materia di ambiente e di lavoro in modo tale da ridurre la protezione offerta da questa legislazione, allo scopo di incoraggiare gli scambi o gli investimenti. 2. Una parte non omette di dare efficace applicazione alla propria legislazione in materia di ambiente e di lavoro, con la sua azione o inazione prolungata o ricorrente, in modo tale da influire sugli scambi o sugli investimenti tra le parti. 3. Le parti riconoscono il diritto di ciascuna di esse all'esercizio ragionevole della discrezionalita' riguardo alle decisioni sull'assegnazione delle risorse relative alle inchieste, ai controlli e all'applicazione della regolamentazione e delle norme interne in materia di ambiente e lavoro, fatto salvo il rispetto degli obblighi assunti in virtu' del presente titolo. 4. Nessuna disposizione del presente titolo puo' essere interpretata come tale da autorizzare le autorita' di una parte a svolgere attivita' di applicazione della legislazione in materia di ambiente e lavoro nel territorio di un'altra parte.
Testo vigente dal 10 agosto 2015
