[1]Mantenimento dei livelli di protezione

[2]1. Le parti riconoscono che non e' opportuno incoraggiare gli scambi o gli investimenti abbassando i livelli di protezione offerti dalla legislazione interna in materia di ambiente e lavoro. 2. Le parti non rinunciano ne' derogano alla propria legislazione in materia di ambiente o lavoro ne' propongono di rinunciarvi o derogarvi in modo tale da influire sugli scambi o cosi' da incentivare lo stabilimento, l'acquisizione, l'espansione o il mantenimento di un investimento o di un investitore nel proprio territorio. 3. Le parti non omettono di dare efficace applicazione alla propria legislazione in materia di ambiente e lavoro in modo tale da influire sugli scambi o sugli investimenti tra le parti. 4. Nessuna disposizione del presente titolo puo' essere interpretata come tale da autorizzare le autorita' di una parte a svolgere attivita' di applicazione delle norme nel territorio dell'altra parte.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art291 · fonte su Normattiva