[1]Eccezioni in materia di sicurezza
[2]1. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come tale da:
- a)imporre alle parti di fornire informazioni o dare accesso a informazioni la cui divulgazione sia da esse ritenuta contraria ai loro interessi essenziali di sicurezza; o
- b)impedire alle parti di adottare qualsiasi provvedimento esse considerino necessario per la protezione dei loro interessi essenziali di sicurezza:
- i)in relazione ad appalti pubblici indispensabili ai fini della sicurezza nazionale o della difesa nazionale;
- ii)in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da essi derivati;
- iii)in relazione alla produzione, agli appalti pubblici o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico, al traffico di altre merci e materiali, alla prestazione di servizi o allo stabilimento destinati direttamente o indirettamente all'approvvigionamento di un'installazione militare;
- iv)in tempo di guerra o in altre circostanze di emergenza nelle relazioni internazionali; o
- c)impedire alle parti di adottare qualsiasi provvedimento in ottemperanza agli obblighi da esse assunti ai fini del mantenimento o del ripristino della pace e della sicurezza internazionale. 2. Il comitato per il commercio viene informato nella misura del possibile dei provvedimenti adottati da una parte a norma del paragrafo 1, lettere b) e c), e della loro revoca.
Testo vigente dal 10 agosto 2015
