[1]Eccezioni relative alla sicurezza

[2]Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata nel senso di:

  • a)imporre a una parte di fornire informazioni la cui divulgazione essa consideri contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza;
  • b)impedire a una parte di adottare i provvedimenti che ritenga necessari per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza:
  • i)connessi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico e relativi al traffico di altri prodotti e materiali e ad attivita' economiche direttamente o indirettamente finalizzate all'approvvigionamento di un'installazione militare;
  • ii)in relazione alla prestazione di servizi destinati, direttamente o indirettamente, all'approvvigionamento di un'installazione militare;
  • iii)in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da cui essi sono derivati; o
  • iv)adottati in periodo di guerra o comunque di emergenza nelle relazioni internazionali; o
  • c)impedire a una parte di agire per adempiere gli obblighi a essa derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite, firmata a San Francisco il 26 giugno 1945, per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

Testo vigente dal 30 agosto 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117~art48 · fonte su Normattiva