[1]Eccezioni relative alla sicurezza

[2]Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come tale da:

  • a)obbligare le parti a fornire informazioni la cui divulgazione esse considerino contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza;
  • b)impedire alle parti di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza:
  • i)connessi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico e relativi al traffico di altri prodotti e materiali e ad attivita' economiche direttamente o indirettamente finalizzate all'approvvigionamento di un'installazione militare;
  • ii)in relazione alla prestazione di servizi destinati, direttamente o indirettamente, all'approvvigionamento di un'installazione militare;
  • iii)in relazione ai materiali fissili o da fusione, o ai materiali da essi derivati; oppure
  • iv)qualora tali provvedimenti siano adottati in tempo di guerra o in altre situazioni di emergenza nelle relazioni internazionali, oppure per proteggere infrastrutture critiche pubbliche (ossia le infrastrutture per le comunicazioni o la fornitura di energia o di acqua, che forniscono beni o servizi essenziali alla collettivita') da tentativi deliberati di disattivarle o destabilizzarle;
  • c)impedire alle parti di intraprendere ogni azione diretta al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Testo vigente dal 12 ottobre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-09-22;139~art45 · fonte su Normattiva