[1]Sottocomitato per l'agricoltura

[2]1. Le parti istituiscono un sottocomitato per l'agricoltura composto da rappresentanti della parte UE e di ciascun paese andino firmatario. 2. Il sottocomitato per l'agricoltura:

  • a)segue e promuove la cooperazione per l'attuazione e la gestione della sezione 4 allo scopo di facilitare gli scambi di prodotti agricoli fra le parti;
  • b)elimina qualsiasi ostacolo ingiustificato agli scambi di prodotti agricoli fra le parti;
  • c)procede a consultazioni su questioni relative alla sezione 4 in collaborazione con altri sottocomitati, gruppi di lavoro o altri organismi specializzati pertinenti nel quadro del presente accordo;
  • d)valuta l'evoluzione degli scambi di prodotti agricoli fra le parti e l'impatto del presente accordo sul settore agricolo di ciascuna delle parti, come pure il funzionamento degli strumenti previsti dal presente accordo, e raccomanda adeguate misure al comitato per il commercio;
  • e)svolge qualsiasi attivita' aggiuntiva eventualmente affidatagli dal comitato per il commercio; e
  • f)riferisce e sottopone all'esame del comitato per il commercio i risultati delle sue attivita' a norma del presente paragrafo. 3. Il sottocomitato per l'agricoltura si riunisce almeno una volta all'anno. In circostanze speciali, su richiesta di una delle parti, il sottocomitato si riunisce previo accordo delle parti entro trenta giorni dalla data della richiesta. Il sottocomitato per l'agricoltura puo' riunirsi anche a livello bilaterale e tali riunioni sono presiedute dai rappresentanti della parte ospitante. 4. Il sottocomitato per l'agricoltura adotta decisioni per consenso.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art36 · fonte su Normattiva