[1]Organismi specializzati

[2]1. Il presente accordo istituisce i seguenti sottocomitati:

  • a)sottocomitato per l'accesso al mercato;
  • b)sottocomitato per l'agricoltura;
  • c)sottocomitato sugli ostacoli tecnici agli scambi;
  • d)sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine;
  • e)sottocomitato per gli appalti pubblici;
  • f)sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile;
  • g)sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie; e
  • h)sottocomitato per la proprieta' intellettuale. 2. Qualsiasi organismo specializzato istituito a norma del presente accordo e' composto da rappresentanti della parte UE e da rappresentanti di ciascun paese andino firmatario. 3. Gli ambiti di competenza e i compiti rispettivi degli organismi specializzati istituiti dal presente accordo sono definiti nei titoli pertinenti. 4. Il comitato per il commercio puo' istituire altri sottocomitati, gruppi di lavoro o organismi specializzati che lo assistano nell'esercizio delle sue funzioni. Il comitato per il commercio stabilisce la composizione, i compiti e il regolamento interno di tali organismi specializzati. 5. Gli organismi specializzati informano con sufficiente anticipo il comitato per il commercio del calendario e dell'ordine del giorno delle loro riunioni. Riferiscono inoltre sulle loro attivita' in ciascuna delle riunioni di tale comitato. 6. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 2, qualsiasi organismo specializzato puo' riunirsi in sessioni cui partecipano la parte UE e uno dei paesi andini firmatari qualora tali sessioni siano dedicate a questioni riguardanti esclusivamente i rapporti bilaterali tra la parte UE e tale paese andino firmatario. 7. Qualora un altro paese andino firmatario sia interessato alla questione da discutere in tale sessione, esso vi puo' partecipare previo accordo della parte UE e del paese andino firmatario di cui trattasi.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art15 · fonte su Normattiva