[1]Disposizioni generali
[2]1. Le parti riaffermano i loro diritti ed obblighi derivanti dall'accordo antidumping, dall'accordo sulle sovvenzioni e dall'accordo OMC relativo alle regole in materia d'origine (di seguito denominato "accordo sulle regole di origine"). 2. In caso di applicazione di un dazio antidumping o di misure compensative, come pure di accettazione di un impegno sui prezzi, da parte dell'autorita' della Comunita' andina per conto di due o piu' paesi membri della Comunita' andina, l'organo giudiziario competente della Comunita' andina e' l'unica istanza di sindacato giurisdizionale. 3. Le parti garantiscono che le autorita' regionali e le autorita' nazionali non applichino contemporaneamente misure antidumping allo stesso prodotto. La stessa regola si applica per le misure compensative.
Testo vigente dal 10 agosto 2015
