[1]Condizioni e durata di una misura
[2]1. Nessuna parte puo' applicare una misura di salvaguardia bilaterale:
- a)se non nella misura e per il periodo necessari per prevenire un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 48 o per porvi rimedio;
- b)per un periodo superiore a due anni, in via eccezionale prorogabile di altri due anni nel caso in cui:
- i)le autorita' competenti della parte importatrice accertino, conformemente alle procedure pertinenti di cui all'articolo 51, che la misura continua ad essere necessaria per prevenire un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 48 o per porvi rimedio; e
- ii)sussistano elementi di prova del fatto che l'industria interna stia procedendo ad un adeguamento. Il periodo totale di applicazione di una misura di salvaguardia, compreso il periodo di applicazione iniziale e l'eventuale proroga, non supera i quattro anni. 2. Quando una parte cessa di applicare una misura di salvaguardia bilaterale, l'aliquota del dazio doganale e' quella che, secondo l'allegato I (Tabelle di soppressione dei dazi) di tale parte, sarebbe stata in vigore in assenza della misura.
Testo vigente dal 10 agosto 2015
