[1]Clausola di salvaguardia

[2]1. Nonostante quanto disposto dall'articolo 24, dopo avere esaminato le soluzioni alternative, una parte puo' applicare, alle condizioni e nel rispetto delle procedure di cui al presente articolo, misure di salvaguardia di durata limitata che deroghino, a seconda dei casi, all'articolo 15 o 16. 2. Le misure di salvaguardia di cui al paragrafo 1 possono essere adottate ove un prodotto originario di una delle parti venga importato nel territorio dell'altra parte in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:

  • a)un grave pregiudizio all'industria nazionale di prodotti simili o direttamente concorrenti nel territorio della parte importatrice, oppure
  • b)perturbazioni di un settore economico, in particolare ove queste perturbazioni determinino problemi sociali rilevanti o difficolta' che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica della parte importatrice, oppure
  • c)perturbazioni dei mercati dei prodotti agricoli simili o direttamente concorrenti1 o dei meccanismi che regolano tali mercati. 3. Le misure di salvaguardia di cui al presente non vanno al di la' di quanto necessario per prevenire il grave pregiudizio o le perturbazioni definiti al paragrafo 2 o per porvi rimedio. Le misure di salvaguardia della parte importatrice possono consistere solo in una o piu' tra le misure elencate di seguito:
  • a)sospensione dell'ulteriore riduzione - prevista dal presente accordo - dell'aliquota del dazio all'importazione applicato al prodotto interessato;
  • b)aumento del dazio doganale sul prodotto interessato fino a un livello non superiore a quello del dazio doganale applicato ad altri membri dell'OMC;
  • c)introduzione di contingenti tariffari per il prodotto interessato. 4. Fatto salvo quanto disposto dai paragrafi da 1 a 3, ove un prodotto originario di uno o piu' Stati del CARIFORUM firmatari venga importato in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare una delle situazioni descritte al paragrafo 2, lettere a), b) e c), in una o piu' regioni ultraperiferiche della parte CE, la parte CE puo' adottare misure di sorveglianza o di salvaguardia limitatamente alla regione o alle regioni interessate secondo le procedure di cui ai paragrafi da 6 a 9. 5. a) Fatto salvo quanto disposto dai paragrafi da 1 a 3, ove un prodotto originario della parte CE venga importato in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare una delle situazioni descritte al paragrafo 2, lettere a), b) e c), in uno Stato del CARIFORUM firmatario, detto Stato del CARIFORUM firmatario puo' adottare misure di sorveglianza o di salvaguardia limitatamente al proprio territorio secondo le procedure di cui ai paragrafi da 6 a 9.
  • b)Uno Stato del CARIFORUM firmatario puo' adottare misure di salvaguardia qualora un prodotto originario della parte CE sia importato nel suo territorio in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare perturbazioni a un'industria nascente che fabbrica prodotti simili o direttamente concorrenti. La disposizione e' applicabile soltanto per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Le misure devono essere adottate secondo le procedure di cui ai paragrafi da 6 a 9. 6. a) Le misure di salvaguardia di cui al presente sono mantenute in vigore unicamente per il tempo necessario a prevenire il grave pregiudizio o le perturbazioni definiti ai paragrafi 2, 4 e 5 o a porvi rimedio.
  • b)Le misure di salvaguardia di cui al presente non sono applicate per un periodo superiore a due anni. Dette misure possono essere prorogate per un ulteriore periodo non superiore a due anni qualora continuino a sussistere le circostanze che ne hanno giustificato l'istituzione. Gli Stati del CARIFORUM o uno Stato del CARIFORUM firmatario che applichino una misura di salvaguardia oppure la parte CE che applichi una misura limitatamente al territorio di una o piu' delle sue regioni ultraperiferiche possono comunque applicare tali misure per un periodo non superiore a quattro anni, prorogabile per altri quattro anni qualora continuino a sussistere le circostanze che ne hanno giustificato l'istituzione.
  • c)Le misure di salvaguardia di cui al presente di durata superiore a un anno contengono elementi che ne prevedono esplicitamente la progressiva abolizione entro la fine del periodo stabilito.
  • d)Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo non possono essere applicate alle importazioni di un prodotto gia' assoggettate a misure di questo tipo prima che sia trascorso almeno un anno dalla loro scadenza. 7. Ai fini dell'attuazione dei paragrafi da 1 a 6, si applicano le seguenti disposizioni:
  • a)la parte che ritenga sussistere una delle situazioni descritte ai paragrafi 2, 4 e/o 5 sottopone immediatamente la questione all'esame del comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo;
  • b)il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo puo' formulare le raccomandazioni eventualmente necessarie per porre rimedio alle situazioni che si siano manifestate. Se il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo non formula raccomandazioni per porre rimedio alle situazioni che si sono manifestate oppure non si perviene ad alcun'altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni dalla data in cui la questione e' stata sottoposta al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo, la parte importatrice e' autorizzata ad adottare le misure idonee a risolvere la situazione secondo quanto disposto dal presente articolo;
  • c)prima dell'adozione delle misure previste dal presente oppure non appena possibile ove si applichi il paragrafo 8, la parte interessata o lo Stato del CARIFORUM firmatario di cui trattasi forniscono al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo tutte le informazioni necessarie a un esame approfondito della situazione perche' si possa pervenire a una soluzione accettabile per le parti interessate;
  • d)nella scelta delle misure di salvaguardia a norma del presente, si devono privilegiare quelle che meno interferiscono con il funzionamento del presente accordo;
  • e)le misure di salvaguardia adottate a norma del presente vengono immediatamente notificate al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di stabilire un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano. 8. Qualora circostanze eccezionali richiedano un intervento immediato, la parte importatrice interessata, che si tratti della parte CE, degli Stati del CARIFORUM ovvero di uno Stato del CARIFORUM firmatario, puo' adottare a titolo provvisorio le misure di cui ai paragrafi 3, 4 e/o 5 senza rispettare quanto prescritto dal paragrafo 7. Questi interventi possono essere adottati per un periodo massimo di centottanta giorni nel caso di misure prese dalla parte CE e di duecento giorni nel caso di misure prese dagli Stati del CARIFORUM o da uno Stato del CARIFORUM firmatario o di misure prese dalla parte CE la cui applicazione sia limitata al territorio di una o piu' delle sue regioni ultraperiferiche. La durata della misura provvisoria e' calcolata come parte del periodo iniziale e delle eventuali proroghe di cui al paragrafo 6. Nell'adozione delle misure provvisorie si tiene conto dell'interesse di tutte le parti coinvolte. La parte importatrice interessata informa l'altra parte interessata e sottopone immediatamente la questione all'esame del comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo. 9. Se una parte importatrice assoggetta le importazioni di un prodotto a una procedura amministrativa finalizzata a fornire rapidamente informazioni sull'andamento dei flussi commerciali che possono dar origine ai problemi descritti nel presente articolo, essa ne informa senza indugio il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo. 10. Le disposizioni sulla risoluzione delle controversie previste dall'OMC non si applicano alle misure di salvaguardia adottate a norma del presente. ---------- (1) Ai fini del presente, per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti di cui all'allegato I dell'accordo OMC sull'agricoltura.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art25 · fonte su Normattiva