[1]Procedura di inchiesta

[2]1. Una parte applica una misura di salvaguardia bilaterale solo in seguito ad un'inchiesta condotta dalle autorita' competenti di tale parte conformemente all'articolo 3 dell'accordo sulle misure di salvaguardia e, a tal fine, detto articolo e' incorporato nel presente accordo e ne fa parte integrante, mutatis mutandis. 2. Qualsiasi inchiesta condotta da una parte conformemente al paragrafo 1 si conforma alle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e c), dell'accordo sulle misure di salvaguardia e, a tal fine, l'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e c), dell'accordo sulle misure di salvaguardia e' incorporato nel presente accordo e ne fa parte integrante, mutatis mutandis. 3. Oltre a quanto disposto dal paragrafo 2, la parte che conduce l'inchiesta dimostra, sulla base di elementi di prova obiettivi, l'esistenza di un nesso di causalita' fra l'aumento delle importazioni del prodotto della parte esportatrice e il grave pregiudizio o la minaccia di grave pregiudizio. 4. Ciascuna delle parti garantisce che le proprie autorita' competenti concludano ogni inchiesta entro i termini fissati nella sua legislazione interna, che non devono oltrepassare i dodici mesi dalla data di apertura.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art51 · fonte su Normattiva