[1]Gestione del rischio

[2]1. Ciascuna delle parti applica sistemi di gestione del rischio onde consentire alle proprie autorita' doganali di concentrare le attivita' di ispezione sulle operazioni ad alto rischio e di accelerare lo svincolo delle merci a basso rischio. 2. La parte importatrice prende atto degli sforzi compiuti dalla parte esportatrice ai fini della sicurezza della catena di approvvigionamento commerciale. 3. Le parti si adoperano per scambiare informazioni sulle tecniche di gestione del rischio applicate dalle rispettive autorita' doganali, nel rispetto della riservatezza delle informazioni, e, ove necessario, trasferire conoscenze.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art61 · fonte su Normattiva